REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Art. 5 dello statuto ANARPE
■ Possono aderire all’Associazione, con formale richiesta scritta al presidente della sezione territorialmente competente, tutti gli operatori editoriali ed i loro collaboratori, incaricati con una delle forme contrattuali legalmente previste, di promuovere la diffusione del libro scolastico e di varia cultura, del materiale didattico e parascolastico, del multimediale nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nelle librerie, biblioteche ed enti interessati al libro.
■ Sono esclusi i ratealisti ed i dipendenti in servizio del Ministero della Pubblica Istruzione. L’accettazione della domanda compete al consiglio direttivo della sezione; il ricorso avverso al mancato accoglimento della stessa è di pertinenza del consiglio direttivo nazionale. In caso di diversità di pareri, l’accoglimento è di pertinenza del collegio nazionale dei probiviri.
■ L’iscrizione è personale, annuale ed unica su tutto il territorio nazionale e si perfeziona con il versamento, alla sezione di appartenenza, della quota annuale fissata dalla giunta nazionale e di quella integrativa determinata dall’assemblea di sezione.
■ Sono parimenti soci dell’ANARPE i colleghi in pensione, che ne facciano richiesta scritta al presidente di sezione territorialmente competente, entro i dodici mesi successivi alla loro cessata attività.
■ Il contributo associativo annuale sarà pari alla quota integrativa annuale decisa dalla sezione di appartenenza.
■ I soci pensionati potranno essere eletti in qualsiasi carica nazionale o regionale ma con il limite massimo di tre eletti alle cariche nazionali e due in quelle regionali.
■ Non può essere iscritto, e se già iscritto non può permanervi, chi aderisce o operi in organizzazioni che perseguono finalità contrastanti con quelle dell’Associazione.
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